Presentazione dell’Associazione

L’Associazione nazionale “Figli Sottratti” è un’associazione di volontariato, fondata il 10 aprile 2004, da madri e padri con figli sottratti o rapiti dall’altro genitore sia in Italia che all’estero.
La nostra unione è la speranza per i nostri figli.

 

L’Associazione “Figli Sottratti” chiede:

* SOLUZIONE URGENTE DEI CASI PENDENTI

ponendo in essere concrete iniziative politiche e diplomatiche volte a raggiungere come obbiettivo minimo il ripristino di un rapporto affettivo tra il figlio ed il genitore italiano , fermo restando l’obbiettivo finale del rientro in Italia del Minore.

* ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA PENALE

Chiediamo che l’articolo 574 del c.p. venga abrogato e sostituito dall’articolo 605 bis

( sul sequestro di Minore ) che consente di utilizzare tutti gli strumenti investigativi per ricercare e rintracciare il Minore anche all’estero a mezzo dell’Europol e dell’Interpol.

Chiediamo al Ministero della Giustizia di dare disposizioni affinché le normative vengano applicate in modo preciso al fine di evitare provvedimenti diversi in vicende analoghe.

* COSTITUZIONE DI UN FONDO DEDICATO AL GRATUITO PATROCINIO PER IL GENITORE ED IL FIGLIO VITTIME DI RAPIMENTI

Chiediamo che la legge sul gratuito patrocinio preveda un fondo dedicato specificamente al sostegno di questi casi e che tutte le spese inerenti alla soluzione del rapimento siano deducibili fiscalmente.

* TRATTATI BILATERALI

Chiediamo al Ministero degli Esteri di promuovere trattati bilaterali con stati non aderenti alla Convenzione dell’Aja ( Paesi islamici, Stati dell’Estremo Oriente ecc. ), visto che se accade un rapimento in uno di questi stati si applica il diritto dello stato nel quale è stato rapito il Minore, diritto spesso molto diverso dal nostro.

• SANZIONI VERSO I PAESI INADEMPIENTI AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE CONVENZIONI
Alcuni stati, altamente inadempienti agli obblighi derivanti dalla Convenzione dell’Aja, favoriscono apertamente l’illecito trasferimento del Minore ed ostacolano il genitore italiano sia nei contatti con il proprio figlio, sia nell’attività giudiziaria per promuovere il rimpatrio del proprio figlio.
Chiediamo che siano attuate misure diplomatiche e politiche adeguate ( ad esempio la sospensione della Convenzione con tali stati) al fine di indurre questi stati ad un atteggiamento più collaborativo nell’esclusivo interesse dei bambini coinvolti.

• DIRETTIVE ALLE AMBASICATE ITALIANE
Chiediamo al Ministero degli Esteri di diramare una circolare a tutte le Ambasciate Italiane nel Mondo contente un “Vademecum” su quali siano le iniziative da intraprendere in caso di rapimento di un Minore italiano sul territorio di loro competenza e come prestare assistenza ai cittadini vittime di tale reato.

• INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE
In molti casi vengono rapiti Minori attraverso aeroporti italiani nonostante divieti giudiziari di espatrio. Appare del tutto evidente che i controlli sono insufficienti.

• PASSAPORTO DEDICATO AL MINORE
Un viaggio all’estero con un Minore deve essere consentito solo se il Minore è fornito di un passaporto o lasciapassare proprio con foto recente autorizzato da entrambi i genitori.

La missione dell’associazione è quella di riunire i genitori con i figli rapiti e sottratti, al fine di tutelare il diritto dei figli di vivere l’infanzia con serenità, nell’affetto di entrambi i genitori.

L’Associazione intende promuovere attivamente la ripresa dei contatti tra i figli rapiti e sottratti ed il genitore vittima di questo delitto.

L’associazione “Figli sottratti” vuole informare l’opinione pubblica sull’entità di questa piaga sociale e vuole dare un contributo al fine di sensibilizzare le nostre Autorità politiche, affinché pongano in essere adeguate misure legislative per arginare questo fenomeno che aumenta proporzionalmente alla crescita delle unioni tra persone di nazionalità diversa.

Inoltre l’Associazione “Figli Sottratti” spera di diventare un punto di riferimento per padri e madri che subiscono il rapimento dei figli e vogliono condividere i problemi e le esperienze.
La nostra unione è la speranza per i nostri figli.

 
 

STATUTO ASSOCIAZIONE

“FIGLI SOTTRATTI APS-Ente del terzo settore”

(Come modificato in data 6 dicembre 2020)

 

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, del decreto legislativo 117 del 1997 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata:

Associazione Figli Sottratti APS – Ente del Terzo Settore

con sede in viale Divisione Julia n° 18/6 , nel Comune di Vicenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Finalità)

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

Attività di interesse generale

Con riferimento all’articolo 5 del decreto legislativo 117 del 2017, si inquadra l’attività di interesse generale svolta dall’associazione in quanto specificato al punto w) , ovvero:

“promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, numero 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, numero 244.”

Di tutte le attività indicate in tale punto, quelle esercitate concretamente dall’Associazione sono la promozione e la tutela dei diritti umani, civili e sociali, la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, come concretamente specificato nei commi che seguono.

Le finalità dell’associazione sono in particolare:

a) Assistenza legale e psicologica per tutti i genitori che hanno subito la sottrazione/rapimento dei figli. Anche se non si associano.

b) Pressione costante sui tre Ministeri (Esteri, Giustizia e Interni) normalmente coinvolti in queste vicende affinché agiscano contro la sottrazione e il rapimento dei minori in tempi rapidi coordinandosi tra loro.

c) Sensibilizzazione politica al problema delle sottrazioni di Minori e promozione di proposte di legge utili alla soluzione rapida di questo grave problema che coinvolge migliaia di bambini ogni anno.

d) Partecipazione ai corsi di aggiornamento per avvocati e magistrati in qualità di relatori esperti del problema.

L’associazione non prevede lo svolgimento di attività diverse, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 117 del 2017.

ART. 3 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  1. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio di amministrazione.                    Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  1. Ci sono 3 categorie di soci:

ORDINARI: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere esonerati dal versamento della quota di iscrizione, senza perdere o senza rinunciare ad acquisire lo status socio, previa approvazione del consiglio di amministrazione, coloro che dichiarino per iscritto di trovarsi in gravissime difficoltà economiche.

SOSTENITORI: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

BENEMERITI: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore del l’Associazione.

  1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dal l’Associazione. In particolare perde lo status di socio a partire dal 31 marzo del terzo anno, colui che per almeno due anni consecutivi, non versi la quota sociale, né faccia un’offerta di importo non inferiore alla quota sociale, né comunichi al Presidente per iscritto di trovarsi in gravissime difficoltà economiche.
  1. E’ ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all’assemblea. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  • Assemblea dei soci
  • Consiglio di amministrazione
  • Presidente
  • L’organo di controllo sarà presente solo in caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 117 del 2017.
  • La revisione legale dei conti sarà attribuita all’organo di controllo, in caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 117 del 2017.
  1. Tutte le cariche sociali, tranne quella relativa all’organo di controllo sono assunte a titolo gratuito. E’ però riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione.

ART. 7 – (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve:
  • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio di amministrazione;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio di amministrazione.
  • svolgere in ogni caso i compiti ad essa attribuiti dall’articolo 25 del decreto legislativo 117 del 2017

ART. 9 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  ¾  dei soci.
  5. L’intervento in assemblea è consentito anche con mezzi di telecomunicazione, nonché il voto tramite corrispondenza o posta elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota

ART. 10 – (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 bis (Libri sociali e contabili)

L’associazione compila e conserva i seguenti libri sociali:

  • Libro degli associati
  • Libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee
  • Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
  • Libro giornale in cui vengono segnati giorno per giorno i movimenti contabili, e schede ausiliarie di Mastro
  • Libro degli inventari, in cui vengono trascritti i bilanci annuali
  • Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo
  • I libri contabili e sociali possono essere tenuti e conservati con modalità informatiche, purché siano stampabili su carta in qualsiasi momento questo si riveli necessario                                                                       

Tutti gli associati, in regola con le quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al consiglio direttivo.                                                                                                                                                                

ART. 11 – (Consiglio di amministrazione)

  1. Il consiglio di amministrazione è composto da numero tre membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
  2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  4. Il consiglio di amministrazione dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti

ART. 12 – (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 – (Risorse economiche)

      1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 
  6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 
  7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  1. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  2. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  3. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 – (Bilancio di esercizio)

  1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, e ha il contenuto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 117 del 2017. Il bilancio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Esso contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso, e viene redatto nella forma di rendiconto di cassa, salvo il superamento dei limiti di cui all’articolo 13, punto 2 del decreto.
  2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio di amministrazione e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, messo a disposizione degli associati, anche con modalità telematiche ed elettroniche, almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il bilancio deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
  4. E’ fatto obbligo di depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’articolo 13, comma 7 del decreto.

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
  2. L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 117 del 2017.

ART. 16 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche, e delle altre norme di legge in materia.